Art. 4.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

      1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato per il coordinamento e la vigilanza di cui all'articolo 10, può, con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 2, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
      2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al comune cui è stata revocata prima che sia decorso un periodo di tempo minimo di cinque anni.
      3. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta regionale interessata, nomina un commissario ad acta per la gestione straordinaria della casa da gioco.